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é il primo
e più collaudato software per la contabilità
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FINANZIARIA
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ECONOMICA
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PATRIMONIALE
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ANALITICA
dell’Ente Locale.
Integralmente allineato con il
D.L. n. 77 del 25/02/1995 e successive modificazioni.
Presentazione
I moduli
Area WEB
Il sistema di contabilità
utilizzato ai giorni nostri dagli enti locali, e più in generale da gran
parte del settore pubblico, è ancora basato esclusivamente sulla
"contabilità finanziaria", contabilità che, se ha il grande
vantaggio di gestire in modo estremamente controllato i flussi finanziari di
strutture aziendali che non hanno tra i loro fini quello del "lucro",
non riesce ad evidenziare, in modo sistematico:
-
l'analisi economica dei fatti
di gestione;
-
l'evoluzione economica del
valore del patrimonio;
-
la suddivisione dei flussi
economici per centri di costo;
-
l'individuazione
dell'influenza determinata dai "centri di responsabilità" sul
risultato di gestione.
Conseguenza di queste carenze è
una grande difficoltà nel misurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità
di gestione dell'intera struttura.
Mentre nell'impresa privata, da
sempre impegnata nel ricercare i metodi contabili più raffinati per disporre di
strumenti capaci di mettere in evidenza ogni fenomeno gestionale, si sono
utilizzate le più moderne tecniche di rilevazione basate anche su appropriati
strumenti informatici, nell'Ente pubblico ci si è limitati a discutere su quale
"sistema" far cadere le scelte per il futuro:
CONTABILITA' FINANZIARIA
o CONTABILITA' ECONOMICA (leggasi
partita doppia) o CONTABILITA' ANALITICA
(a volte confondendola con la contabilità
economica o pensandola come un terzo genere di sistema alternativo).
Il sistema contabile C.I.E.LO. ,
che nasce a seguito dell'esperimento sviluppato presso la Provincia di Ferrara
fin dal 1988, non vuole proporre una scelta tra i diversi "sistemi" ma
intende indicare un nuovo approccio: un sistema di CONTABILITA' GLOBALE
che integri in un unico strumento contabile quanto di positivo esiste nei
sistemi sopra menzionati.
La contabilità è vista come una
parte del sistema informativo gestionale dell'Ente, estremamente integrato con
tutto ciò che concerne la vita amministrativa aziendale. In particolare
l'integrazione deve essere totale con:
Il sistema contabile, inoltre,
non è visto come un "insieme chiuso" ma deve avere la possibilità di
recepire, con successive implementazioni, espansioni per la rilevazione di
aspetti, anche di natura extracontabile, dei fatti amministrativi.
Considerazioni generali
Il progetto di integrazione della
contabilità finanziaria con la contabilità economica, patrimoniale ed
analitica si basa sul principio fondamentale costituito dall'evitare nel modo
più
rigoroso ridondanze di registrazioni. Al momento della rilevazione di ogni
transazione contabile il sistema deve essere in grado di cogliere tutte le
informazioni che questa contiene.
Se il principio viene sempre
rispettato si ottengono senz'altro numerosi vantaggi:
-
si ha la certezza che le
registrazioni effettuate mantengono costantemente allineati i dati relativi
ai diversi aspetti della contabilità (es. le variazioni nel conto del
patrimonio sono costantemente verificabili anche nella contabilità
finanziaria ed in quella economica);
-
la potenzialità informativa
di ciascuna registrazione aumenta in misura più che proporzionale agli
aspetti che vengono considerati (la rilevazione per centri di costo,
correlata con la contabilità economica, consente di vedere quest'ultima
come un insieme di tanti bilanci quanti sono i centri di costo);
-
si induce inevitabilmente la
struttura a dotarsi di procedure logiche di attivazione dei processi di
entrata e di spesa (ad es. al momento della liquidazione di una fattura
occorre conoscere il centro di responsabilità che l'ha ordinata ed il
centro - o i centri - di costo cui si riferisce).
Quest'ultimo aspetto, che
sembrerebbe riguardare solo indirettamente il sistema di rilevazione dell'Ente,
è invece molto importante per una sua corretta impostazione. Negli enti locali
è sempre stata data importanza quasi esclusivamente all'atto deliberativo che
riconosceva la spesa come propria dell'Ente e ne dava copertura: l'art. 23 del
D.L. 66/89 convertito con Legge 144/89 ha richiamato l'obbligo dell'ordinazione
della spesa a mezzo di "buoni" ovviamente sottoscritti da un
RESPONSABILE e dotati di copertura finanziaria. Con la Legge 142/90 e
soprattutto con il D.L. n. 77 del 25/02/1995 si rafforza la responsabilizzazione
della dirigenza a tutti i livelli.
Il sistema che richiede
l'individuazione dei "centri di responsabilità" non fa che recepire
un'esigenza oramai sentita anche a livello normativo.
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